IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n.  322,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento recante
modalita'  per  la  presentazione  delle  dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto;
   Visto  l'art.  1,  comma  1,  primo  periodo, del predetto decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati  con  decreto  dirigenziale  da  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
   Visto  il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
   Visto  il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente
disposizioni  integrative  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,   concernenti  la  revisione  della  disciplina  dei  centri  di
assistenza fiscale;
   Visto  il  decreto  legislativo  15  dicembre 1997, n. 446, che ha
istituito  l'imposta  regionale sulle attivita' produttive esercitate
nel territorio delle regioni;
   Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
   Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente
disposizioni  generali  in  materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie;
   Visto  il  decreto  ministeriale  l'  aprile  1999, pubblicato nel
supplemento  ordinario  -  serie  generale  -  n.  74,  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  88 del 16 aprile 1999, con il quale e' stato approvato
il  modello  "Unico-99  Persone fisiche", e in particolare, l'art. 1,
comma  1,  lettera  d),  dello stesso decreto ministeriale in base al
quale   con  successivo  decreto  deve  essere  approvato  il  quadro
riguardante  la  dichiarazione  ai  fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1998;
   Visto  il  decreto  ministeriale  l'  aprile  1999, pubblicato nel
supplemento  ordinario  -  serie  generale  -  n.  71,  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  86 del 14 aprile 1999, con il quale e' stato approvato
il  modello  "Unico-99  Societa'  di  capitali,  enti  commerciali ed
equiparati",  e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), dello
stesso  decreto  ministeriale in base al quale con successivo decreto
deve  essere approvato il quadro riguardante la dichiarazione ai fini
dell'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  (IRAP),  da
utilizzare per l'anno 1998;
   Visto  il  decreto  ministeriale  l'  aprile  1999, pubblicato nel
supplemento  ordinario  -  serie  generale  -  n.  75,  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  88 del 16 aprile 1999, con il quale e' stato approvato
il  modello  "Unico-99  Societa'  di  persone  ed  equiparati", e, in
particolare,  l'art.  1,  comma  1,  lettera d), dello stesso decreto
ministeriale  in  base  al  quale  con successivo decreto deve essere
approvato il quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno
1998;
   Visto  il  decreto  ministeriale  1  aprile  1999,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  -  serie  generale  -  n.  75,  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  88 del 16 aprile 1999, con il quale e' stato approvato
il  modello  "Unico-99  Enti  non  commerciali  ed equiparati", e, in
particolare,  l'art.  1,  comma  1,  lettera d), dello stesso decreto
ministeriale  in  base  al  quale  con successivo decreto deve essere
approvato il quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno
1998;
   Vista  la  legge  23  dicembre 1998, n. 448, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
gennaio  1999,  che  ha  anticipato  all'anno  1999  il  termine  per
l'ammissione  alla  compensazione  di  cui  all'art.  17  del decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  24  , dei soggetti all'imposta sul
reddito  delle  persone  giuridiche e il termine per la presentazione
della  dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto
del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei
medesimi soggetti;
   Visto  il  decreto  dirigenziale  31  luglio  1998  concernente le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
   Vista  la  legge  31  dicembre  1996, n. 675, in materia di tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
   Visto  il  decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
   Vista,  in  particolare, la normativa contenente agevolazioni agli
effetti  delle  imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o
di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti
d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
   Visti  gli  articoli  3,  comma  2, e 16 del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato dal decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
   Attesa  l'opportunita'  di  prevedere  modalita' che consentano di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria,
dei  dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche
mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;
   Considerato  che occorre stabilire le modalita' di predisposizione
dei  dati  delle  dichiarazioni  da  trasmettere  all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;
   Considerato  che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per
la  stampa  dei  modelli  da  utilizzare  per  la compilazione, anche
meccanografica, delle dichiarazioni;

                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Sono approvati, con le relative istruzioni gli annessi Quadri:
IQ  dei  modello "Unico-99 Persone fisiche", IQ del modello "Unico-99
Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati", IQ del modello
"Unico-99  Societa'  di  persone  ed  equiparati"  e  IQ  del modello
"Unico-99  Enti  non commerciali ed equiparati", da utilizzare per la
dichiarazione  per  l'anno  1998 ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
   2.  I  quadri  di  cui  al  comma  1 devono essere prodotti in due
esemplari  identici e saranno fascicolati e distribuiti con i modelli
"Unico-99  Persone  fisiche",  "Unico-99  Societa'  di capitali, enti
commerciali   ed   equiparati",  "Unico-99  Societa'  di  persone  ed
equiparati" e "Unico-99 Enti non commerciali ed equiparati".
   3.  I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai
fini  delle  imposte sui redditi devono presentare i quadri di cui al
comma 1 contestualmente a questa ultima.
   4. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione
ai  fini  delle imposte sui redditi devono presentare i quadri di cui
al  comma  1  unendoli  al frontespizio del corrispondente modello di
dichiarazione.   Nel   frontespizio  che  dovra'  essere  interamente
compilato  e  firmato andra' barrata, in particolare, la casella IRAP
nella sezione "Tipo di dichiarazione".