IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; Visto il decreto ministeriale l' aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 74, alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1999, con il quale e' stato approvato il modello "Unico-99 Persone fisiche", e in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1998; Visto il decreto ministeriale l' aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 71, alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, con il quale e' stato approvato il modello "Unico-99 Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati", e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1998; Visto il decreto ministeriale l' aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 75, alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1999, con il quale e' stato approvato il modello "Unico-99 Societa' di persone ed equiparati", e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1998; Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario - serie generale - n. 75, alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1999, con il quale e' stato approvato il modello "Unico-99 Enti non commerciali ed equiparati", e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), dello stesso decreto ministeriale in base al quale con successivo decreto deve essere approvato il quadro riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno 1998; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 1999, che ha anticipato all'anno 1999 il termine per l'ammissione alla compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24 , dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il termine per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei medesimi soggetti; Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443; Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Attesa l'opportunita' di prevedere modalita' che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica; Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati, con le relative istruzioni gli annessi Quadri: IQ dei modello "Unico-99 Persone fisiche", IQ del modello "Unico-99 Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati", IQ del modello "Unico-99 Societa' di persone ed equiparati" e IQ del modello "Unico-99 Enti non commerciali ed equiparati", da utilizzare per la dichiarazione per l'anno 1998 ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 2. I quadri di cui al comma 1 devono essere prodotti in due esemplari identici e saranno fascicolati e distribuiti con i modelli "Unico-99 Persone fisiche", "Unico-99 Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati", "Unico-99 Societa' di persone ed equiparati" e "Unico-99 Enti non commerciali ed equiparati". 3. I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri di cui al comma 1 contestualmente a questa ultima. 4. I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi devono presentare i quadri di cui al comma 1 unendoli al frontespizio del corrispondente modello di dichiarazione. Nel frontespizio che dovra' essere interamente compilato e firmato andra' barrata, in particolare, la casella IRAP nella sezione "Tipo di dichiarazione".